CONSULENZA

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IL RAMO DELLA CONSULENZA

Il ramo della consulenza nei servizi di architettura comprende attività di assistenza tecnica per la vendita e l’acquisto di abitazioni e attività commerciali, consentendo di analizzare aspetti che, in assenza di adeguata formazione, potrebbero sfuggire al cliente finale.

Nell’ambito della consulenza per compravendite immobiliari è possibile redigere perizie di parte sul valore dell’immobile, secondo parametri stabiliti da banche dati ufficiali e sistemi di valutazione analitica e comparativa. Questo approccio estimativo permette a venditore e acquirente di effettuare transazioni coerenti con il mercato immobiliare.

Lo studio di architettura fornisce inoltre consulenza tecnica di parte (CTP) e consulenze tecniche d’ufficio (CTU) nei casi di contenzioso e procedimenti giudiziari, in relazione alla stima di edifici, terreni e attività commerciali.

Tra i servizi offerti rientrano anche la redazione di pratiche per successioni post mortem e consulenze per la stipula di atti notarili.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le attività commerciali, turistiche e ricettive, per le quali lo studio cura la documentazione necessaria all’avvio dell’attività, occupandosi della redazione della NOIS e della SCIA per apertura, modifica, trasformazione o cessazione dell’esercizio.

I NOSTRI SERVIZI CONSULENZA

Lo studio un servizio di assistenza per l’acquisto e vendita del proprio immobile attraverso perizie sulla valutazione del valore secondo criteri e parametri oggettivi, oltre che l’assistenza per la stipula di atti notarili attraverso la redazione della necessaria documentazione da allegare al rogito.

L’Architetto risulta essere regolarmente iscritto negli Albi Speciali del Tribunale per la redazione di Consulenze Tecniche nell’ambito di procedimenti processuali di tipo civilistico e penalistico.

La consulenza peritale viene effettuata attraverso un sopralluogo presso l’oggetto della perizia e successivamente, attraverso le tecniche estimative di tipo analitico e parametrico, viene redatta una perizia tecnico estimativa oggettiva, secondo gli usi consentiti dalla legge.

SICUREZZA

Il Piano Operativo di Sicurezza (detto anche P.O.S.) è il documento che il datore di lavoro deve redigere in ogni cantiere in cui egli stesso e quindi la propria ditta si vedranno occupati. È un documento essenziale, che deve essere redatto in collaborazione con il proprio RSPP e comunicato e condiviso con il RLS. È quindi un documento indispensabile, che ogni datore di lavoro di ogni impresa deve essere in grado di scrivere e preparare. Questa la definizione che ne dà il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro: “Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato”.
L’articolo 91 del D.L. 81/08 definisce precisamente gli obblighi e gli elaborati da definire in fase di progettazione per la sicurezza da parte del coordinatore per la progettazione attraverso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione)
– 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
• a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
• b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”.
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Art. 136 D.L. 81/2008.

Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti:
“a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto, e il fascicolo (caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b – vedi pagina del nostro sito dedicata al Coordinatore sicurezza progettazione), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.
Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in accordo con il RLS. In particolare, durante i lavori:
“d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.

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INTERVENTI IN ITALIA

Lo studio Crucitti Architetti sviluppa progetti di architettura e interior design in diverse città italiane, operando in contesti
urbani e territoriali differenti.
Nel corso degli anni sono stati realizzati interventi residenziali, commerciali e turistico-ricettivi affrontati con un approccio progettuale fondato sull’attenzione al contesto, sulla qualità architettonica e sulla cura del dettaglio.

INTERVENTI IN EUROPA

Lo studio Crucitti Architetti sviluppa progetti di architettura e interior design anche in ambito europeo, confrontandosi con contesti culturali e architettonici differenti.
L’esperienza maturata nel tempo ha portato alla realizzazione di interventi residenziali, commerciali e turistico-ricettivi caratterizzati da un approccio progettuale attento al luogo, alla qualità architettonica e alla cura del dettaglio.